Domanda
(Daniela, 13 maggio). Sono proprietaria di un immobile costruito in cooperativa a proprietà divisa nel 1979 e sul quale furono accesi 2 mutui a nome della cooperativa che furono subito trasferiti, una volta fatta l'assegnazione, ai singoli proprietari e con tassi diversi in base al reddito degli stessi.
Detti mutui sono stati estinti nel 1994. Recatami in banca per avviare la pratica per l'estinzione dell'ipoteca mi sento rispondere che per un mutuo acceso per una cooperativa, anche se subito frazionato, il decreto Bersani non è operativo e quindi per la cancellazione dell'ipoteca dovrei rivolgermi ad un notaio e essendo i due mutui estinti dovrei provvedere a fare due atti con due cancellazioni con conseguente duplicazione delle spese notarili. E' giusto?
RISPOSTAa cura del Consiglio Nazionale del Notariato
L'art. 13 comma 8 sexies della legge Bersani bis, è stato modificato dalla legge finanziaria per il 2008, nel senso di ricomprendere espressamente nella disciplina delle "cancellazioni automatiche" anche le ipoteche "derivanti da contratto di mutuo stipulato o accollato a seguito di frazionamento". In tal caso, considerando la circolare 2/2008 dell'Agenzia del Territorio, la banca dovrà (par. 3a) effettuare la comunicazione con il codice 101 (cancellazione di quota di ipoteca frazionata), anziché 100 (cancellazione totale di ipoteca), e inoltre (par. 3f) individuare la quota del mutuo estinta e gli immobili compresi in quella quota in apposito campo libero. E' possibile che questa individuazione sia complicata per la banca: ma la difficoltà non può comunque esimerla dal rispettare la espressa disposizione di legge.
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